Il decreto legge che disciplina il reddito di cittadinanza introduce una nuovo incentivo all’occupazione.
Dal 15/11/2019 viene data la possibilità ai Datori di lavoro di trasmettere le domande all’Inps per l’ottenimento delle agevolazioni contributive relative al reddito di cittadinanza.
Le agevolazioni vengono concesse ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori percettori del RDC.
La misura dello sgravio è pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e l’importo già percepito dal lavoratore assunto, con l’aggiunta di una mensilità se trattasi di lavoratrice o soggetto svantaggiato.
In caso di assunzione tramite un’agenzia per il lavoro, il beneficio è suddiviso in pari misura tra datore di lavoro e agenzia. L’importo mensile massimo incentivabile è pari a 780 euro.
Tale agevolazione dovrà essere restituita all’Inps, qualora il lavoratore venga licenziato entro 36 mesi dall’assunzione ad esclusione di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, maggiorata delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il diritto alla fruizione del beneficio risulta subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- Rilascio del DURC (regolarità contributiva)
- Rispetto del “de minimis”
- Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- Rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di settore
- L’assunzione non dovrà avvenire per obbligo di legge, né violare il diritto di precedenza
- Il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro dovute a crisi o riorganizzazione aziendale
- il datore di lavoro che assume, o somministra, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato
- tardive comunicazioni obbligatorie (UNILAV)
- ll Datore di lavoro dovrà aver comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale ANPAL