Con la circolare INPS n. 121 del 06/09/2019 e successivo messaggio INPS n. 3447 del 24/09/2019, sono state definite le modalità operative per il versamento del contributo addizionale istituito dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. “Decreto Dignità”).

Detto aumento è pari allo 0,5% e si aggiunge al contributo addizionale dell’1,4% già previso dalla c.d. “Legge Fornero” (articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

L’aumento in questione – totalmente a carico del datore di lavoro – si versa mensilmente in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

 

Ricordiamo che la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Per ogni rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

 

Esempio: contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il contributo addizionale è dovuto nelle seguenti misure:

  • contratto T.D: + 1,4%;
  • 1° rinnovo + 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo + 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo + 2,9% (2,4% + 0,5%).

 L’aumento è dovuto con riferimento ai rinnovi contrattuali intervenuti a far data dal 14/7/2018, tuttavia, il primo versamento utile sarà effettuato a partire dal periodo paga di 9/2019 (scadenza contributi 16/10 p.v.), pur mantenendo la decorrenza retroattiva. Il conteggio degli arretrati (periodo luglio/2018-agosto/2019), infatti, verrà effettuato dal ns. Studio che la notizierà in merito all’ammontare e predisporrà il mod. F24 per il versamento nel mese di 10/2019.

Così come previsto per il contributo dell’1,4%, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, si opererà la restituzione anche del predetto contributo addizionale.