Dal 29 dicembre 2019,  per effetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, decorrerà l’obbligo previsto dall’art. 3 del DL. 124/2019 di utilizzare i canali Entratel o Fisconline per i pagamenti delle deleghe F24, che contemplano compensazioni fiscali.

Da tale data i sostituti d’imposta ed i soggetti non titolari di partita IVA dovranno pertanto utilizzare detti canali, per compensare i seguenti crediti:

  • Imposta sul valore aggiunto
  • Imposte sui redditi e relative addizionali
  • Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • Imposta regionale sulle attività produttive
  • Rimborsi erogati in qualità di sostituto d’imposta (es. il c.d. “bonus Renzi”)
  • Crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

La nuova normativa, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, impone quindi l’utilizzo di Entratel o Fisconline già per i pagamenti delle deleghe F24 scadenti il prossimo 16 gennaio 2020 e che compensano crediti maturati in dicembre quali anche: “bonus Renzi”, rimborsi da 730, etc.

Tale normativa, interviene anche modificando l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, prevedendo che la compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, relativamente all’Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 Euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito. I crediti inferiori ad Euro 5.000, continueranno a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta e senza l’apposizione del visto di conformità. Anche tale disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni i modelli F24 contenenti le compensazioni.

Conseguentemente, qualora il credito non sia stato correttamente utilizzato, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.

Per effetto di un emendamento al decreto fiscale, approvato dalla Commissione Finanze della Camera, la sanzione è stata attenuata rispetto alle originarie Euro 1.000 ed è ora prevista in misura pari al 5% dei crediti fino ad Euro 5.000 utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti mentre per i crediti superiori ad Euro 5.000, la sanzione è stabilita nella misura fissa di Euro 250.

L’applicazione delle disposizioni sanzionatorie si applicheranno alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario.