Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2019, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 30 maggio 2020 (come da proroga stabilita a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19).
Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).
Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:
- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurantidi cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
- b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
- lavoratori a turnidi qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.
- c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
- Altri strumenti ed apparecchi
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.
La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro
Per i Clienti utilizzatori dei nostri sistemi di rilevazione delle presenze, con utilizzo di lettori di “badge”, sarà nostra premura individuare le giornate nelle quali i propri lavoratori, nell’anno 2019 hanno espletato lavoro notturno.
Altresì lo Studio rileverà autonomamente anche i lavoratori somministrati, qualora gli stessi siano stati dotati del badge e risultino nel sistema per la rilevazione dei tempi di lavoro, nonché i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”.
Contrariamente, i Clienti che utilizzano altri sistemi di rilevazione, o non vengano rilevate le effettive timbrature, dovranno provvedere a comunicare al nostro Studio, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti ivi compreso le giornate interessate per gli eventuali lavoratori somministrati, entro il giorno 15 maggio p.v., onde garantire l’adempimento in questione nei termini di Legge.
Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
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