I redditi corrisposti al lavoratore entro il 12 gennaio 2020 concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo d’imposta 2019. Ciò e previsto dall’art 51 del Tuir, che contempla il cosiddetto “principio di cassa allargato”, in base al quale l’imposta sul reddito deve essere versata facendo riferimento al momento di percezione della somma. Di conseguenza, lo stipendio relativo al mese di dicembre 2019 deve necessariamente essere pagato entro venerdì 10 gennaio 2020, (il 12 /1 cade di domenica) affinché concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 2019, che sarà certificato con il modello CU 2019.

Il pagamento dello stipendio di dicembre nonché della 13ma mensilità 2019 oltre la data sopra indicata, senza una preventiva comunicazione al Consulente del Lavoro per l’attuazione di una corretta gestione del tardivo pagamento, può comportare diverse problematiche.

Per l’aspetto previdenziale si contemplerebbe, secondo gli orientamenti Inps e della giurisprudenza, il reato di truffa aggravata nei confronti dell’Istituto previdenziale proprio per l’indebito recupero dai contributi INPS di somme a carico dell’Istituto, che il datore di lavoro doveva pagare ai dipendenti e che in effetti non ha corrisposto, quali a titolo esemplificativo: le indennità di malattia, i congedi parentali, le indennità di maternità, ANF, l’allattamento ed altre prestazioni previdenziali a carico dell’INPS. Detti importi esposti nella busta paga del mese ma non anticipati dal datore di lavoro al lavoratore, vengono comunque esposti nella denuncia mensile UNIEMENS e recuperati con il versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo.

Ancora il lavoratore si ritroverà una Certificazione Unica comprensiva di redditi non percepiti nell’anno 2019 e di conseguenza con una tassazione errata. Anche la rielaborazione del conguaglio fiscale, e la conseguente riemissione di una nuova CU per l’anno 2019 comporterà elementi negativi per il lavoratore in quanto, vedendosi cumulato il reddito 2019 con il reddito 2020, oltre a scontare una aliquota Irpef più alta, potrebbe perdere il diritto di accesso ad alcuni sgravi fiscali e prestazioni regolate dall’indicatore ISEE.

Da considerare inoltre che il datore di lavoro non potrà dedurre fiscalmente nell’esercizio 2019 il relativo costo del lavoro dipendente e/o dei collaboratori in quanto indeducibile e recuperabile a tassazione con l’aggravio di interessi e sanzioni.

Se il pagamento è effettuato con assegno bancario o circolare, è valido il giorno di consegna dell’assegno al beneficiario, quindi quando viene ricevuto.

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro.

Considerato che quest’anno il 12 gennaio cade di domenica, si ritiene non applicabile al pagamento degli stipendi e/o dei compensi agli amministratori la regola dello slittamento del termine al primo giorno lavorativo successivo. Consigliamo pertanto di anticipare il termine di pagamento al 10 gennaio (in quanto la giornata dell’11/1 cade di sabato e il 12/1 di domenica).

 

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