Con la presente circolare riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri Clienti, il trattamento da applicare ai propri lavoratori dipendenti, che effettuano assenze dal lavoro per cause ricollegabili al COVID-19 cd. Coronavirus.

IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA: Se l’assenza viene disposta dalle Autorità Pubbliche, i datori di lavoro potranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali e nessuna retribuzione potrà essere posta a carico del Datore di lavoro, non essendo allo stesso imputabile la causa dell’assenza.

 

IMPRESE NON UBICATE NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA:  Nel caso il Datore di Lavoro, senza esserne tenuto ritenga di sospendere volontariamente l’attività lavorativa, sarà tenuto alla corresponsione della retribuzione ed al versamento dei relativi contributi. Un’alternativa può essere lo smart working regolato dalla legge 81/2017.  Il lavoratore dipendente può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro.

Data la situazione di emergenza, si informa che l’art. 2 del DPCM del 25/02/2020 ha previsto l’utilizzo dello smart working in via semplificata ovvero senza obbligo di accordo scritto individuale tra azienda e lavoratore  fino a tutto il 15 marzo 2020,  per tutti i datori di lavoro  con sede legale o operativa  nelle seguenti regioni:  Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori. In pratica le aziende, ovunque abbiano sede nelle regioni sopra indicate, potranno collocare autonomamente in smart working i lavoratori che provengono dalle regioni considerate a rischio dal decreto.

Rimane comunque ferma la necessità di rispettare tutte le norme in tema di orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo ecc. previste dalla legge 81/2017 che regola il “lavoro agile”, ivi compreso l’obbligo di informativa in materia di sicurezza e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

QUARANTENA OBBLIGATORIA PER CORONAVIRUS: nel caso il lavoratore sia costretto ad assentarsi dal lavoro e posto in quarantena obbligatoria, in quanto ha accusato sintomi riconducibili al coronavirus, occorre riferirsi al CCNL applicato con riferimento ai casi di assenza per  ricovero o per altre patologie o interventi o ai casi di malattia in presenza di regolare certificazione medica.

 

QUARANTENA VOLONTARIA PER CORONAVIRUS: il lavoratore può decidere autonomamente di assentarsi per porsi in quarantena volontaria, pur non avendo sintomi evidenti di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo è previsto l’obbligo da parte di coloro che sono arrivati in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che lo comunica a sua volta all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, una quarantena “volontaria” (anche per aver avuto contatti con soggetti a rischio), nei limiti dell’attesa della decisione sulla misura da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

 

LAVORATORE CHE SI ASSENTA PER PAURA DEL CONTAGIO: il lavoratore che autodetermina l’assenza dal lavoro per il semplice timore di essere contagiato, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione, commette un’inadempienza disciplinarmente perseguibile che può anche portare anche al licenziamento.

 

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