Con la busta paga del mese di luglio molti lavoratori, ma non tutti, grazie al taglio del cuneo fiscale deciso dal governo con il decreto legge 5/2/2020 n. 3, si vedranno aumentare la propria retribuzione netta.
La nuova normativa abroga di fatto il cd “bonus Renzi” (80 Euro) e contestualmente introduce un trattamento integrativo strutturale per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati pari a100,00 Euro mensili per i lavoratori con un reddito compreso tra €. 8.174 ed euro 28.000, mentre per i percettori di reddito superiore ad euro 28.000, è stata prevista un’ulteriore detrazione d’imposta determinata con l’applicazione di un algoritmo proporzionale decrescente, che si azzera al raggiungimento di euro 40.000.
Tra i lavoratori che beneficeranno del cuneo fiscale, oltre ai dipendenti, riscontriamo coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli Amministratori e i sindaci di società, i redditi derivanti da collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie o pubblicazioni simili, le remunerazioni dei sacerdoti. I tirocinanti, i percettori di NASPI e di Cassa integrazione, ma tra questi i più vantaggiati sono certamente i lavoratori che, guadagnando tra i 26.600 e 28mila euro, come evidenziato dalla tabella che segue, otterranno un incremento netto della propria retribuzione di €. 100 mensili. Non potranno invece per nulla beneficiare del bonus IRPEF, coloro che percepiscono un reddito annuo inferiore ad euro 8.174,00, soglia al di sotto della quale i redditi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale,
Ma vediamo quali cambiamenti subirà la busta paga dal corrente mesi di luglio e come calcolare l’incremento effettivo.
In primo luogo per poter effettuare un calcolo preciso è necessario comparare le regole del “bonus Renzi”, che ne prevedeva l’erogazione fino ad un importo massimo di euro 26.600 e non più applicato dal mese di luglio, con il trattamento integrativo così come esemplificato nella tabella che segue:
Reddito annuo | bonus Renzi | Trattamento integrativo | differenza netta annuale | incremento mensile in busta paga |
da 0 a 8.173,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.173,92 | 960 | 1.200 | 240 | 20 |
24.800 | 864 | 1.200 | 336 | 28 |
25.000 | 768 | 1.200 | 432 | 36 |
25.500 | 528 | 1.200 | 672 | 56 |
26.600 | 0 | 1.200 | 1.200 | 100 |
28.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 100 |
Come detto i predetti importi sono determinati su base annua e devono essere rapportati alle medesime giornate di lavoro utilizzate per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente.
Per i redditi superiori a 28.000 euro e fino ai 35.000 euro, è prevista una ulteriore detrazione d’imposta il bonus che andrà gradualmente decrescendo da 50 euro a 40 euro mensili e calcolati con applicazione del seguente algoritmo:
480+120 *((35.000-reddito complessivo) / 7.000)
Da 35.001 a fino a 40.000 euro tale detrazione viene determinata dal seguente algoritmo, riducendosi ulteriormente fino ad azzerarsi.
480*((40.000-reddito complessivo) / 5.000)
A differenza del Trattamento integrativo che verrà riconosciuto anche per gli anni successivi, l’ulteriore detrazione ha carattere temporaneo, e avrà efficacia fino al 31 dicembre 2020, proprio a confermare che il decreto sul taglio del cuneo fiscale dovrebbe costituire l’inizio di una più strutturale riforma del sistema delle detrazioni fiscali.
Pertanto ad esempio, un lavoratore con reddito annuale complessivo pari ad euro 30000 percepirà annualmente euro 566, mentre un lavoratore con un reddito pari ad euro 38.000 l’importo scenderà ad euro 192.
Le operazioni di conguaglio verranno effettuate nel mese di dicembre ripartendo l’ulteriore detrazione fra le retribuzioni erogate dal 1 luglio 2020. In caso di conguaglio a debito di importo superiore a 60 euro la trattenuta verrà effettuata in otto rate a partire dalla retribuzione che prevede il conguaglio.