L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (Decreto Omnibus), ha previsto l’erogazione, per l’anno 2024 ed unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità di € 100,00 rapportata alle giornate di lavoro, a favore dei soli lavoratori dipendenti (esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente) in possesso dei seguenti requisiti:
- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico;
- avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
Per la determinazione del limite di reddito di € 28.000, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10/10/2024, non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
La predetta circolare, ricorda che il coniuge, non deve essere legalmente ed effettivamente separato, e deve risultare almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, ed entrambi, coniuge e figlio, devono essere fiscalmente a carico del lavoratore richiedente.
In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Si configura monogenitoriale il nucleo familiare ove sussiste, alternativamente una delle seguenti situazioni:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato o meno all’anagrafe comunale( in quanto il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico)
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona, in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale ed è separato dall’altro genitore ( in quanto la famiglia non può definirsi monogenitoriale avendo l’altro genitore riconosciuto il figlio ed essendo separato).
Il bonus in esame, corrisposto agli aventi diritto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto (tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o parziale), verrà poi recuperato, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Fermo restando i requisiti sopra descritti, per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 N. 445, in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli, in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Se il lavoratore ha in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Qualora in sede di conguaglio non risulti spettante per perdita del requisito relativo al reddito o determinazione di un diverso numero di giorni di lavoro, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero del relativo importo.
Il lavoratore che pur avendone diritto non presenta l’autocertificazione al Datore di lavoro, potrà comunque recuperare il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e adempimenti.
Allegato: Dichiarazione sostitutiva di notorietà