Lavoratori dipendenti

L’attuazione dell’art. 18 del D.L. 23/9/2022 n. 144 (Aiuti ter) è resa operativa dalla pubblicazione della circolare Inps 17 ottobre 2022, n. 116, che ha illustrato le modalità attuative e di conguaglio dell’indennità una tantum di €. 150,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2022.

Detta indennità, verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione che l’importo della retribuzione imponibile non superi l’importo di €. 1.538, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale ed a condizione che, i lavoratori beneficiari dichiarino di non essere titolari di prestazioni pensionistiche ovvero di far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Il lavoratore potrà percepire il predetto bonus una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro.

Pensionati

L’indennità viene corrisposta automaticamente dall’Inps nel mese di novembre ed è riconosciuto ai soggetti:

  • residenti in Italia;
  • titolari di trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti o trattamento di accompagnamento alla pensione;
  • con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Colf e disoccupati

I lavoratori domestici, i disoccupati percettori di Naspi ed ai soggetti che nell’anno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, riceveranno le 150 euro a novembre direttamente dall’Inps.

CO.CO.CO e Dottorandi e gli assegnisti di ricerca

Questi soggetti per poter percepire l’indennità, devono presentare domanda all’Inps e possedere i seguenti requisiti:

  • avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti);
  • essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari del bonus 200 euro;
  • non devono avere un reddito superiore a 20.000 euro;
  • per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti e per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo aver accreditato almeno 50 giornate lavorate nel 2021.

Il bonus sarà automatico invece per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità covid.

Famiglie con reddito di cittadinanza

riceveranno l’indennità a novembre, direttamente dall’Inps a condizione che nel nucleo famigliare non ci siano beneficiari di altre indennità.

Autonomi

Percepiranno, a domanda, il bonus di 150 euro, quale incremento delle 200 euro previste dal decreto Aiuti bis, a condizione che nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20.000 euro, i lavoratori autonomi titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera),  che abbiano avuto l’accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro.