Il 14 marzo 2020, il Governo e le parti sociali si erano incontrati per predisporre un protocollo d’intesa volto a fornire alle aziende una traccia per il contenimento del rischio di contagio, che fu successivamente aggiornato il 24 aprile 2020.
Il 6 aprile 2021, hanno provveduto ad un ulteriore aggiornamento di cui riportiamo di seguito le principali novità, come per i protocolli precedenti, trovano applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.
Di seguito i principali punti del protocollo in questione:
IN CONTINUITA’ CON LE VERSIONI PRECEDENTI
- Massimo utilizzo del lavoro agile;
- Incentivazione di ferie e permessi volti a ridurre la presenza di persone in azienda;
- Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
- Adozione di protocolli anticontagio;
- Sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
- Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.
PRINCIPALI NOVITA’
- La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni.
Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni.
- Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
- Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi.
Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
- Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
- Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
- Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.