Richiamando la nostra precedente informativa “Conversione in Legge del Decreto Lavoro” del 4/7 u.s., riteniamo opportuno fornire alla nostra Clientela quella che riteniamo essere la corretta interpretazione dell’art. 24 della della legge 3/7/2023 n. 85 che ha convertito il DL 48 del 4/5/2023 cd. decreto Lavoro.
Naturalmente siamo in attesa di chiarimenti di prassi da parte del Ministero del Lavoro su tutti gli aspetti innovativi della novella disciplina.
Riconfermando che permane la possibilità di stipulare contratti a termine “a-causale” per i primi 12 mesi, comprensivi di proroghe, le nuove causali, che la nuova normativa prevede, in sostituzione delle precedenti ora abolite, sono le seguenti:
- previste dai contratti collettivi;
- in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa causale è valida fino al 30 aprile 2024;
- in sostituzione di altri lavoratori.
In ogni caso il contratto a termine non potrà superare i 24 mesi.
Novità importante apportata dalla conversione in legge del “decreto Lavoro”, consiste nel rinnovo del contratto a tempo determinato ove il nuovo comma 1 dell’art. 21, precisa che il contratto può essere oltre che prorogato anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1” (causali).
In caso di violazione il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Altra importante novità riguarda l’azzeramento del computo dei 12 mesi.
In pratica i contratti a termine, stipulati dal giorno di entrata in vigore della legge (5 luglio 2023) nonché per quelli in atto a tale data, non si tiene conto ai fini del computo dei periodi trascorsi precedentemente.
Pertanto, i contratti conclusisi precedentemente o in corso a tale data, non rilevano al fine del computo dei 12 mesi in caso di rinnovo.
Rimane ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato, che non è stata, coinvolta dalla riforma delle causali ed è rimasta di 24 mesi o di diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento, tenendo comunque conto nella determinazione del periodo massimo, di tutti i rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche precedenti l’attuale riforma.
Si ricorda che nelle ipotesi di rinnovo di un contratto con le medesime mansioni, ad esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e le ipotesi individuate dai contratti collettivi; è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il contratto scaduto ed il nuovo, cd. “Stop and Go”, che richiede un intervallo di giorni 10 se il contratto scaduto ha avuto una durata pari o inferiore a 6 mesi e di giorni 20 se di durata superiore a 6 mesi.
Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Volendo esemplificare quanto sopra descritto, si pensi ad un primo contratto a termine stipulato in data 1 settembre 2022 e scadente il 31 dicembre 2022, prorogato prima della scadenza al 31 luglio 2023. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023, sarà possibile ora rinnovare un nuovo contratto a-causale per i prossimi 12 mesi, con massimo tre proroghe.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.