Il cd. “Decreto Agosto”  DL. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto u.s., ha introdotto importanti modifiche in tema di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato ed in particolare alle disposizioni previste all’art. 93 c. 1  e c. 1 bis del DL 34/2020 convertito nella legge 77 del 19 luglio 2020, meno di un mese fa.

Il comma 1 è stato modificato prevedendo ora la possibilità di rinnovare o prorogare entro il limite massimo di 24 mesi e per una sola volta, mediante contratto sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, il rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi.

La nuova normativa amplia la possibilità di proroga e rinnovo a tutti i contratti a tempo determinato, essendo stato eliminato il vincolo che escludeva di fatto tutti i rapporti non in atto alla data del 23/2/2020.

Si ritiene che la predetta deroga debba riguardare anche i contratti in somministrazione, ancorché non espressamente richiamati dal DL.104/2020, in quanto detti rapporti, stipulati tra l’Agenzia per il lavoro ed il lavoratore rientrano, con alcune eccezioni, nella disciplina prevista dal d.lgs.vo 81/2015.

Importante altresì segnalare che il decreto Agosto ha abrogato l’intero comma 1 bis che prevedeva la proroga automatica dei contratti di apprendistato (1 e 3 livello) e dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, per un periodo di durata pari a quello di eventuale collocazione in cassa integrazione dei lavoratori in questione.

In considerazione di ciò, ed in virtù del principio di irretroattività della norma di legge, il comma 1 bis continuerà ad esplicare i suoi effetti per i contratti a tempo determinato scadenti tra il 19 luglio 2020 ed il 14 agosto 2020 mentre i contratti cessati prima del 19/7/2020 (data di entrata in vigore della legge 77) ed i contratti in essere alla data del 15/8/2020 non potranno essere automaticamente prorogati per effetto dell’abrogato c. 1 bis del richiamato art. 93 dl 34/2020.

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