Il D.L 30 giugno 2021 n. 99, in pari data pubblicato in G.U n. 155 e recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, presenta importanti novità nel settore del lavoro.
In particolare:
- art. 4 comma 1 – viene prevista la possibilità, fino al 31/12/2021 di prorogare di 6 mesi (art. 44, comma 1 bis, D.L. 109/2018) i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende del settore aereo (art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2021).
- art. 4 commi 2, 4, 5 – viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili contraddistinte da codice Ateco che inizia per 13, 14 e 15, di richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del contributo addizionale.
Per le predette aziende rimane comunque precluso, fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle avviate dopo il 23/2/2020 (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Le predette preclusioni non operano nelle ipotesi:
- di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- di cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile);
- di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
- art. 4, comma 8. Viene prevista la possibilità di richiedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 ovvero datori di lavoro che possono accedere alla CIGO e CIGS,) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le medesime modalità e le esclusioni richiamate nel paragrafo precedente.