E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge 17/5/2022 n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi, il decreto prevede, tra l’altro, misure per le famiglie e un bonus da 200 euro una tantum per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati alle condizioni di seguito previste.
In attesa della conversione in legge e delle istruzioni da parte dell’Inps, riassumiamo le più importanti previsioni legislative.

I SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del beneficio:

  • i lavoratori dipendenti (che lo riceveranno tramite il datore di lavoro, con alcune eccezioni),
  • colf, badanti e lavoratori domestici (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i lavoratori autonomi (per i quali sarà istituito un fondo speciale);
  • i pensionati (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza.

 

LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti, sia del pubblico sia del privato l’una tantum di 200 euro sarà erogata nel mese di luglio automaticamente in busta paga (non servirà quindi alcuna domanda da parte degli interessati), previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici e non beneficiare di reddito di cittadinanza, per il proprio nucleo familiare.
Il datore di lavoro potrà poi recuperare quanto erogato con compensazione sui versamenti Inps con le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto di previdenza medesimo.
Il decreto ha privilegiato la scelta di un criterio “contributivo” anziché “reddituale” per delimitare il diritto all’indennità. Pertanto il lavoratore, se in possesso dei requisiti, si ritroverà automaticamente corrisposti i 200 euro con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Praticamente, per stabilire chi avrà diritto ai 200 euro, verrà verificato se il lavoratore, che comunque non deve percepire alcun trattamento pensionistico, abbia beneficiato “per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell’anno 2022” dell’esonero contributivo pari allo 0,8% “sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore”. Tale esonero è oltretutto riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692.
Il datore di lavoro dovrà comunque preventivamente acquisire la dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni già beneficiarie del bonus, quale a titolo di esempio, che non sia anche titolare di pensione o appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza.
L’indennità è erogata una sola volta, anche in caso titolarità di più rapporti di lavoro, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

LAVORATORI DOMESTICI

Per ricevere il bonus, i lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda.
E’ però necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps.
Il bonus spetta in caso di titolarità di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022.

ALTRI BENEFICIARI

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti per i quali il decreto prevede una diversa condizione, il bonus è riconosciuto purché il reddito sia inferiore ai 35.000 euro.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola esclusione dei seguenti:

  • rendita della casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • Anf, assegni familiari e Auu, assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [art. 409 cpc] dovranno presentare domanda all’Inps per l’erogazione dell’indennità una tantum, pari a 200 euro.
Il bonus è riconosciuto se:

  • risultano titolari di contratti attivi al 18 maggio 2022;
  • sono iscritti alla Gestione separata Inps [art. 2, c. 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335];
  • hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • non risultano titolari di trattamenti di pensione;
  • non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

LAVORATORI STAGIONALI A TERMINE E INTERMITTENTI

Il bonus è erogato dall’Inps, a domanda degli interessati, nel caso di lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Il bonus è erogato dall’Inps a domanda degli interessati nel caso di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

Agli incaricati alle vendite a domicilio [art. 19 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114] con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l’indennità è erogata previa domanda all’Inps.

LAVORATORI AUTONOMI

Ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali [art. 2222 del codice civile], con l’accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l’indennità è erogata previa domanda all’Inps.

Per conoscere con esattezza le modalità di erogazione occorrerà aspettare un decreto ministeriale che ne definirà le regole.

DISOCCUPATI E PERCETTORI DEL RDC

Il bonus è riconosciuto in via automatica dall’Inps ai percettori:
che hanno percepito per il mese di giugno 2022, l’indennità di disoccupazione NASpI;
che hanno percepito per il mese di giugno 2022, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Dis-Coll;
che hanno percepito nel corso del 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno il bonus tramite ricarica sulla carta RdC.

PENSIONATI

Il bonus è riconosciuto ai percettori:

  • di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • di pensione o assegno sociale;
  • di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
  • a condizione che siano residenti in Italia e abbiano un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Il bonus è erogato dall’Inps con la mensilità di luglio 2022 per i trattamenti gestiti dall’Inps.