Dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole per la compensazione in modello F24 relativamente:

  • all’obbligo di utilizzare le procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate anche per la compensazione di contributi previdenziali e assicurativi;
  • divieto di compensazione orizzontale per i debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 100.000;
  • divieto di compensazione orizzontale dei crediti per detrazioni edilizie e per i crediti scaturenti dal c.d. “sconto in fattura” o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera l’art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall’art. 4 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39 in presenza di ruoli nel complesso superiori a 10.000 euro, in tal caso sino a concorrenza del ruolo stesso.

Tali disposizioni  introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024), sono state oggetto della recente circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16/E.

E’ bene precisare che fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono state presentate o trasmesse:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso di F24 a saldo zero;
  • mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo abbia prodotto un F24 a saldo positivo.

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2024, le compensazioni con F24 sono vietate per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione

I debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro sono:

  • gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione;
  • gli importi concernenti le imposte erariali e i relativi accessori;
  • importi relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

A titolo esemplificativo, indichiamo:

  • Iva;
  • imposte dirette;
  • l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione, in tutto o in parte, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1 co. 421 – 423 della L. 311/2004 (emessi prima del 30.4.2024) e da quelli di cui all’art. 38-bis del DPR 600/73 (emessi a partire da tale data);
  • le somme accessorie alle precedenti, quali sanzioni e gli interessi con esclusione di quelli di mora e gli oneri di riscossione.

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione.

 Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

E’ possibile effettuare la compensazione, a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, oppure per effetto della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati o della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento  delle somme dovute almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia.

A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono:

  • crediti relativi alle imposte erariali;
  • credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta 4.0;
  • crediti d’imposta relativi a bonus edilizi;
  • altri crediti di natura agevolativa.

Il divieto riguarda le compensazioni tramite modello F24, quelle definite “orizzontali”, ovvero fra tributi e contributi di diversa specie (es. Ires e Iva). Nessun problema, per le “compensazioni verticali”, ovvero fra tributi e contributi della medesima specie per compensare i quali non occorre utilizzare il modello F24 (es. acconto Ires e saldo Ires).

Si precisa che per alcune tipologie di crediti da portare a compensazione il divieto in esame non sussiste :

  • Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe, in questo caso, l’F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell’altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel.

Coordinamento con il precedente divieto di compensazione

Si ricorda inoltre che è vietata la compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi pari o superiori a euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Tale divieto di compensazione non riguarda la parte eccedente il debito. A titolo esemplificativo qualora il debito iscritto a ruolo sia pari ad euro 3000 ed il credito euro 7.000, potrà essere compensata l’eccedenza ovvero euro 4.000.  In caso di indebita compensazione, a differenza della normativa che entra in vigore il 1 luglio 2024, il pagamento viene acquisito, ma si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato è prevista (art. 31 Dl 78/2010).

Alla spettabile Clientela, per la quale lo Studio ha delega per il pagamento dei mod. F24 tramite Entratel si chiede di rendere comunicazione ogni qual volta vi siano situazioni di pendenze e debiti erariali come illustrate nella presente circolare, non essendo lo scrivente a conoscenza delle specifiche situazioni.

 

allegato: Dichiarazione