Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Aiuti-quater” il limite di esenzione per i cosiddetti fringe benefit, già recentemente elevato a 600 Euro (vedasi nostro notiziario del 9/11/2022) è stato innalzato a 3.000 euro, per quanto corrisposto nel periodo d’imposta 2022.

Come anticipato in precedenza, nell’agevolazione rientrano anche le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Detto beneficio è valido per tutto l’anno d’imposta 2022 e può essere cumulato col c.d. “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà quindi riconoscere ad ogni singolo lavoratore “fringe benefits” con una soglia di esenzione per:

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis e Aiuti Quater
  • 200,00 euro bonus benzina, Decreti Aiuti 50/2022

Ricordiamo che, qualora il valore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 3.000 euro, oppure 200 euro per buoni carburante, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore ai suddetti limiti.

In relazione a ciò, ricordiamo la situazione dei fringe benefit relativi alle auto ad uso promiscuo, in quanto tali beni erano assoggettati a tasse e contributi secondo le regole previste dall’art. 51 comma 4 tuir in quanto eccedenti l’importo massimo precedentemente previsto dal TUIR di € 258,23 annui.

Con l’innalzamento del limite a 3.000 euro gli importi relativi ai fringe benefit per auto ad uso promiscuo potrebbero essere esenti da tasse e contributi con la conseguenza che i lavoratori interessati dovrebbero ottenere la restituzione dei contributi e tasse pagati e non dovuti, sempre che la somma dei fringe benefit in generale ed il valore assegnato all’auto ad uso promiscuo non superi l’importo di 3.000 euro.

In ultimo riteniamo opportuno evidenziare che, in entrambi i casi, si tratta di “liberalità” concesse dal Datore di lavoro, senza alcun obbligo di corresponsione.