Mediante la presente circolare sintetizziamo l’impatto che si avrà nelle buste paga dal gennaio 2022 per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e dal Decreto Legislativo che ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico (AUUF – D.Lgs. n. 230/2021).

Irpef, revisione delle aliquote

Con i nuovi scaglioni di reddito Irpef, viene ridotta di due punti l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27 al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro.

L’ultimo scaglione, al quale è applicata l’aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti.

Di seguito una tabella comparativa degli scaglioni in vigore sino al 31 dicembre 2021 e dal gennaio 2022:

Variazione alle detrazioni lavoro dipendente e Bonus Irpef

Variano gli importi previsti per le detrazioni per redditi di lavoro dipendente come di seguito riportato:

1) Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

– per redditi fino a 15.000 euro:

detrazione pari a 1.880 euro (con un minimo di 690 euro per i rapporti a tempo indeterminato o 1380 euro se a tempo determinato);

– per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro:

1.910+1.190*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-15.000)]

– per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro:

1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

– per redditi oltre 50.000 euro:  zero

Il suddetto importo viene incrementato di Euro 65 per redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

 

Il bonus Irpef (credito 1.200 euro annui) viene mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro; mentre per i redditi da 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il bonus viene modificato con differenti modalità di determinazione considerando quanto segue:

Sarà necessario riconoscere l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:

  • per i familiari a carico;
  • per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
  • per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per erogazioni liberali;
  • per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
  • per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se l’importo delle detrazioni spettanti è maggiore dell’imposta lorda dovuta, il trattamento sarà erogato, nella misura massima di 1.200 euro, quale differenza tra la somma delle detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda.

Viene abolita integralmente l’ulteriore detrazione fiscale (prevista fino al 31 dicembre 2021) in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.

 

Esonero contributivo lavoratori, aliquota più leggera per il solo anno 2022

A partire dal 2022 è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali

per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (IVS) di 0,8 punti percentuali.

La riduzione è prevista per il solo anno 2022 ed a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (valore raddoppiato per dicembre con la tredicesima mensilità).

 

Assegno Unico Universale per i Figli

Importante novità interverrà dal 1° marzo 2022, con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità.

Esso è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

La domanda per il riconoscimento dell’AUUF deve essere inoltrata, in modalità telematica all’Inps, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo intercorrente dal mese di marzo al febbraio dell’anno successivo.

L’assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto dal mese di marzo del medesimo anno.

L’assegno verrà erogato direttamente dall’Inps al lavoratore comportando un effetto di busta paga con netto inferiore dal mese di marzo 2022 in quanto non troveranno più corresponsione, da parte del datore di lavoro, gli ANF e le detrazioni per figli.

Al fine di dare opportuna informazione ai lavoratori di tale importante novità, alleghiamo comunicazione congiunta resa disponibile da Agenzia Entrate ed Inps che potrete divulgare al Vostro personale. Per coloro che dispongono del nostro servizio di distribuzione documenti mediante portale web, possono darci indicazione per la pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per maggiori chiarimenti.

Allegato: Comunicazione AUUF per i lavoratori