E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre, la legge n.197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) e il D.L. n. 198/2022 (decreto milleproroghe).
Di seguito riportiamo le più importanti novità.

DETASSAZIONE DELLE MANCE

(art. 1, c. 62, L. n. 197/2022) La manovra stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 8 del D.L.gvo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) le somme ovvero le “mance”, destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite attraverso il datore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni da lavoro. L’agevolazione si applica esclusivamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a €. 50.000.
Le somme in questione non sono assoggettabili a contribuzione sociale e premi INAIL e non si computano ai fini del TFR.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

(art. 1 c. 63, L. n. 197/2022) A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al prossimo 31 dicembre 2023, l’aliquota da applicare ai lavoratori dipendenti, su premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, scende dal 10% al 5%.
Detta agevolazione si applica sull’importo massimo di €. 3.000 lordi annui, intesi al netto del contributo Inps a carico lavoratore ai dipendenti con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a €. 80.000.
Condizione essenziale per l’applicazione della misura agevolativa è che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle relative RSA o RSU, depositati entro 30 giorni dalla stipulazione al MLPS.

TAGLIO CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI

(art. 1, c. 281 L. n. 197/2022) Viene incrementata al 3% e per il solo 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati con esclusione dei lavoratori domestici a condizione che la retribuzione imponibile non eccede l’importo annuale di €. 25.000.
Viene inoltre confermato l’esonero dello 0,80%, introdotto nel 2022 con la Legge di Bilancio (art. 1, c. 121 L. 234 del 30/12/2021), e successivamente maggiorato del 1,20%, dal Decreto Aiuti-bis (art. 20 c. 1 del D.L. n. 115/2022), per le retribuzioni imponibile non eccedenti l’importo annuale di €. 35.000.
La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità ed i quozienti comprensivi sono del rateo di tredicesima.
Gli esoneri contributivi non sono strutturali ed opereranno solo per l’anno 2023.

ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA – ESONERO CONTRIBUTIVO

(art. 1, c. 294-295 L. n. 197/2022) Per favorire il ricollocamento dei percettori di Reddito di Cittadinanza, è previsto per i Datori di lavoro che assumono nell’anno 2013 a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, viene riconosciuto lo sgravio contributivo, in misura pari al 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a €. 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mesi.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo.
L’esonero è alternativo all’incentivo previsto dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, che riconosceva al datore di lavoro le mensilità residue di RDC dovute al lavoratore in caso di assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Per poter beneficiare dell’esonero bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione europea.

ASSUNZIONE GIOVANI UNDER36 – ESONERO CONTRIBUTIVO

(art. 1, c. 297 L. n. 197/2022) Per le assunzioni effettuate nell’anno 2023 a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 36 che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato, è previsto l’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €. 8.000 su base annua riparametrato su base mensile per 36 mesi (48 mesi per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, ne dovrà procederà nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’applicazione dei predetti incentivi è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed alle successive circolari esplicative INPS.

ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE – ESONERO CONTRIBUTIVO

(art. 1, c. 298 L. n. 197/2022) Per le assunzioni effettuate nell’anno 2023 di donne “svantaggiate”:
di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
di almeno 50 anni e disoccupate da più di 12 mesi.
è previsto lo sgravio in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di €. 8.000 su base annua, riparametrato su base mensile e per:
mesi 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
mesi 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
mesi 18 complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini del diritto allo esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’applicazione dei predetti incentivi è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed alle successive circolari esplicative INPS.

SMART WORKING

(art. 1, c. 306, L. n. 197/2022) Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, affetti da patologie individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art. 17, c. 2, DL n. 221/2021, viene confermato il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei CCNL, se più favorevoli.

REDDITO DI CITTADINANZA

(art. 1, c. 313 – 322, L. n. 197/2022) La Legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1 gennaio 2024.
In particolare, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i cittadini cd.”occupabili” ovvero di età compresa dai 18 ai 59 anni, abili al lavoro e che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età riceveranno il RDC per 7 mensilità anziché le precedenti 18 rinnovabili.
Gli stessi sono altresì obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.
Prevista inoltre la decadenza dal RDC alla prima offerta di lavoro rifiutata.
Infine, si prevede che:
la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
i Comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

PRESTAZIONI OCCASIONALI – VOUCHER LAVORO

(art. 1, c. 342 – 354 , L. n. 197/2022) La legge di bilancio 2023, ha riformulato l’articolo 54 bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le novità legislative riguardano l’ampliamento della possibilità di accesso alle prestazioni occasionali.
Viene aumentato da €. 5.000 a €. 10.000 il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Restano, invece, fermi a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile e a 2.500 euro il compenso massimo che ogni prestatore può ricevere dal medesimo utilizzatore.
Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale innalzando il limite di 5 lavoratori a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

(art. 1, 357, L. n. 197/2022) L’assegno unico e universale spetta alle famiglie con figli a carico già dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni.
La Legge di Bilancio, ha introdotto, dal 1 gennaio 2023, i seguenti aumenti della misura dell’assegno unico universale:
maggiorazione del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;
maggiorazione del 50% per ogni figlio di età inferiore a 3 anni ma solo nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a €. 40.000 e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
elevata da €. 100 ad €. 150 mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico;
rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità
Ricordiamo che l’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli con disabilità.
L’assegno Unico Universale assorbe, dal marzo 2022, le altre misure a sostegno della famiglia, quali: il bonus premio alla nascita o all’adozione, l’assegno di natalità, l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni e viene garantito in misura minima a tutte le famiglie.

CONGEDO PARENTALE

(art. 1, c. 359, L. n. 197/2022) Dal 1 gennaio 2023 viene elevata all’80% e per la durata massima di un mese, l’indennità della retribuzione di congedo parentale che può essere fruito, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
Possono farne richiesta la lavoratrice dipendente madre e il lavoratore dipendente padre, che abbiano terminato successivamente al 31 dicembre 2022 rispettivamente il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

PENSIONI – QUOTA 103

(art. 1, c. 283-287, L. n. 197/2022) Trattasi di un trattamento pensionistico anticipato previsto in misura sperimentale e destinato a durare solo nel 2023, riguardante tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, maturato al 31 dicembre 2022 o che li matureranno tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 viene cristallizzato e può essere esercitato anche successivamente tale data.
La pensione non potrà eccedere la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, ovvero €. 2.818,65 lordi al mese, (nel 2023 il trattamento minimo sarà pari a €. 563,73 mensili), sino al raggiungimento dei requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia ordinaria, attualmente pari a 67 anni.
Il requisito di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private di cui al D.Lgs. n. 103/1996 o privatizzate di cui al D.Lgs. n. 509/1994.
Per i lavoratori privati che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022 l’assegno pensionistico decorre dal 1° aprile 2023, diversamente per i lavoratori privati che maturano invece i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2023 vale la finestra mobile di 3 mesi in quanto il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data della loro maturazione. Per i dipendenti pubblici sono invece previste regole particolari.
La pensione non è cumulabile, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza del trattamento, pertanto fino al compimento di detto requisito, sarà possibile percepire solo redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di €. 5.000 annui lordi.
I lavoratori che pur avendo maturato i requisiti pensionistici di quota 103, rimarranno in servizio potranno richiedere al datore di lavoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, la corresponsione a proprio favore di un bonus corrispondente alla quota a proprio carico della contribuzione IVS con conseguente venir meno da parte del Datore di lavoro l’obbligo di versamento di tale bonus alle forme assicurative INPS.
Per i dettagli sul bonus dobbiamo, però, attendere le modalità di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e la conseguente circolare Inps.

APE SOCIALE

(art. 1, c. 288-291, L. n. 197/2022) L’APE SOCIALE è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps, a lavoratori in stato di difficoltà, che chiedano di andare in pensione al compimento dei 63 anni.
L’APE è’ stata introdotta dalla legge 232/2016 e poi prorogata di anno in anno fino alla recente legge di bilancio, per cui la misura sarà ancora in vigore per tutto il 2023, per chi raggiungerà i requisiti previsti nel corso dell’anno.
Destinatari sono i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d’età compiuti entro il 31 dicembre 2023.
L’interessato, per ottenere l’assegno, deve cessare l’attività lavorativa e non risultare già titolare di una pensione diretta. Il beneficiario dell’Ape sociale deve inoltre appartenere a una delle categorie destinatarie della misura:
si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
caregiver che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della legge 5/2/1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle i professioni (cd.gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021.

PENSIONE – OPZIONE DONNA

(art. 1, c. 292, L. n. 197/2022) La pensione anticipata Opzione Donna da gennaio 2023 potrà essere richiesta soltanto da alcune lavoratrici, al compimento dei 60 anni di età invece di 58.
Potranno accedere le lavoratrici in possesso di 60 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2022.
Il requisito anagrafico scende a 59 anni in presenza di un figlio ed a 58 anni presenza di due figli.
In ogni caso, dovranno appartenere alle seguenti categorie:
lavoratricicon percentuale di invalidità, pari o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
caregiver da almeno sei mesi, che assistono il coniuge o un parente di 1°grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o affine di 2°grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave hanno compiuto 70 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le Imprese e del Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

(art. 9, c. 3, DL n. 198/2022) La legge di bilancio 2022, (L. 234/2021) ha introdotto importanti modifiche in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in particolare tra le modifiche introdotte, venne previsto l’allargamento della platea del campo di applicazione dei Fondi a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e la nuova prestazione dell’assegno di solidarietà in sostituzione dell’assegno ordinario.
Fino al 31 dicembre 2021, invece, l’obbligo riguardava i datori di lavoro che occupavano mediamente, nel semestre precedente, più di cinque lavoratori.
I fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021 hanno riconosciuto l’intervento degli ammortizzatori sociali, ai datori di lavoro che occupavano più di cinque lavoratori e comunque un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 234/2021, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazioni regolati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propria circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 precisò che al fine di garantire, in attesa dell’adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021, una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, rientrassero nella disciplina del FIS “fondo d’integrazione salariale”.
Entro il 31/12 /2022 i Fondi avrebbero tutti aver proceduto all’adeguamento dei rispettivi Regolamenti e conseguentemente cessazione di assoggettamento al FIS ed applicazione della disciplina dei rispettivi Fondi in relazione al settore di competenza.
Il  D.L. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) ha concesso ulteriori sei mesi e quindi differendo la scadenza al 30/6/2023, per l’adeguamento dei regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali alle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1 luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
In particolare, la scadenza interessa: i fondi di solidarietà bilaterali, i fondi di solidarietà bilaterali alternativi ed il fondo intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri fondi, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.