LEGGE DI BILANCIO 2025

Nelle ultime settimane sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, una serie di provvedimenti che entrano in vigore dall’anno 2025. In particolare, alcuni di detti provvedimenti sono: la legge di bilancio 2025 (L. 207 del 30/12/2024) il Collegato lavoro (L. 203 del  12/2024) il decreto Milleproroghe (DL 202 del 27/12/2024), il decreto Irpef-Ires attuativo della riforma fiscale (decreto legislativo n. 192/2024).

Con la presente circolare, desideriamo informarLa sulle principali novità introdotte dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed a seguire le novità di maggior interesse in materia di lavoro e di immediata applicazione previste dal decreto milleproroghe e Collegato lavoro.

La Legge di bilancio 2025, introduce rilevanti modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavorativa, con effetti significativi per aziende e lavoratori.

Di seguito riportiamo un’interpretazione tecnica e dettagliata delle disposizioni più rilevanti:

Riduzione cuneo fiscale e riforma IRPEF (Art. 1, commi 2-9)

 

La Legge stabilisce una riforma strutturale delle aliquote IRPEF e nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale:

  • Nuove aliquote IRPEF:
    • Redditi fino a 28.000 euro: aliquota al 23%;
    • Redditi da 28.001 a 50.000 euro: aliquota al 35%;
    • Redditi oltre 50.000 euro: aliquota al 43%.
  • Detrazioni per redditi bassi: La detrazione massima per redditi fino a 15.000 euro viene elevata a 1.955 euro. I redditi inferiori a questa soglia beneficeranno anche di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro.
  • Misura fiscale sul cuneo: Per i lavoratori dipendenti:
  • Il comma 4 prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, una somma, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Detta somma non concorre alla formazione del reddito.

  • Per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, spetta un’ulteriore detrazione decrescente dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro di importo pari a:
  • 1.000 euro se l’ammontare del reddito è superiore a 20,000 ma non a 32.000 euro;
  • Al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, meno il reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Dette detrazioni verranno riconosciute in via automatica dal Datore di lavoro.

Qualora in sede di conguaglio si debba procedere al recupero di importo superiore a 60 euro, il recupero stesso verrà effettuato in 10 rate mensili.

Detrazioni fiscali per redditi elevati (Art. 1, comma 10)

Per redditi superiori a 75.000 euro:

    • Limite massimo detraibile di 14.000 euro per redditi tra 75.001 e 100.000 euro.
    • Limite massimo detraibile di 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro.

Sono escluse dal calcolo le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e PMI innovative.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico (Art. 1, comma 11)
  • Detrazione di 950 euro per ciascun figlio (inclusi figli adottivi, affidati o con disabilità).
  • Detrazione di 750 euro per ciascun ascendente convivente.

Dette detrazioni non spettano per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Regime forfettario (Art. 1, comma 13)

La soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al regime forfettario è stata aumentata da 30.000 a 35.000 euro.

Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza (Art. 1, commi 81-86)

A partire dal 2025, le spese di trasferta saranno fiscalmente esenti solo se sostenute tramite strumenti tracciabili (carte di credito, assegni, app digitali, bonifici bancari o postali). La mancata tracciabilità comporta:

  • Inclusione nel reddito imponibile delle somme rimborsate;
  • Non deducibilità ai fini IRES e IRAP.
Smart Working per frontalieri (Art. 1, commi 97-98)

Consentito lo svolgimento del 25% dell’attività in modalità telelavoro, senza perdita dello status di frontaliero.

Il reddito è calcolato applicando le retribuzioni convenzionali in uso per il lavoro estero.

NASpI (art. 1, comma 171)

I Lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

In pratica se il lavoratore si dimette da una azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato, non avrà diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Pensioni e misure previdenziali

  • Opzione donna (Art. 1, comma 173): Accesso per lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 61 anni d’età entro il 31 dicembre 2024.
  • Quota 103 (Art. 1, comma 174): Confermata per chi ha maturato 62 anni d’età e 41 anni di contributi, con decorrenza dopo 7 mesi.
  • APE Sociale (Art. 1, comma 175): Prorogato per il 2025 per disoccupati, caregiver e lavoratori in condizioni svantaggiate.
  • Pensione di vecchiaia per lavoratrici madri (Art. 1, comma 179): Incremento del limite di riduzione anagrafica da 12 a 16 mesi per madri con almeno quattro figli.
Incentivo alla natalità (Art.1 comma 206)  

Viene stabilito che per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Il beneficio è corrisposto per i figli di:

  • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

Congedi parentali (Art. 1, commi 217-218)

La norma dispone l’elevazione, dal 30% al 80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, effettua le seguenti due tipologie di intervento:

  • per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
  • per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che cesseranno il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Viene di conseguenza elevata strutturalmente l’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino

Esonero contributivo lavoratrici madri ( art. 1, commi 219 – 220 )

Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici.

Si tratta di uno sgravio contributivo dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri,( la percentuale effettiva di riduzione non è stata ancora stabilita e sarà definita da un decreto interministeriale entro il 29 gennaio) che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

Estensione della decontribuzione alle lavoratrici autonome, con importi parametrati al reddito minimo e riguarda solo redditi non in regime forfettario.

L’applicazione dell’esonero verrà attuata a seguito di un decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge

Incentivi per assunzioni e premi produttività (Art. 1, commi 385-400)

Confermata l’aliquota ridotta al 5% per i premi di produttività erogati nel 2025-2027.

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 30%, nel caso di assunzioni di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Fringe benefits neo-assunti ( art. 1, commi 386-389 )

La Legge di Bilancio 2025 introduce un’agevolazione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, relativamente alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti  neo assunti.

Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Per accedere all’agevolazione il lavoratore deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a €35.000 e deve trasferire la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri dal precedente domicilio, avvicinandosi alla nuova sede lavorativa.

Fringe benefits ( art. 1, commi 390 )

Le regole sui limiti di non tassabilità vengono riconfermate anche per il triennio 2025-2027.

Il tetto dei fringe benefit per il 2025 sarà quindi di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Misure per il Mezzogiorno (Art. 1, commi 406-426)

Il nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno e previsto dalla legge di bilancio 2025, va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021.

L’agevolazione, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto, esclusi i premi e contributi INAIL nelle seguenti misure:

  • anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

L’incentivo rimane subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Auto aziendali ad uso promiscuo

La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova tassazione per le auto aziendali ad uso promiscuo, modificando l’articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le nuove disposizioni prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile del fringe benefit relativo all’uso promiscuo dei veicoli aziendali sia determinato in base al tipo di alimentazione del veicolo e non più considerando i valori di emissione CO2

Fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Tipo di alimentazione % di valorizzazione
Veicoli elettrici 10%
Veicoli plug – in ibridi 20%
Altri veicoli 50%

Le predette percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:

  • immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
  • concessi in uso dal 1° gennaio 2025.

All’autoveicolo, pur assegnato nel 2025 ma immatricolato in anni precedenti, verrà applicata la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.

Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione generale di 1000 o 2000 euro annui (se con figli a carico) per l’insieme dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore.

Il Comunicato dell’Agenzia Entrate, riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.

 

DECRETO MILLEPROROGHE

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato (art. 14 c. 3)

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, nel caso in cui la contrattazione collettiva non abbia individuato specifiche causali. (esempio CCNL metalmeccanica)

L’art. 19 del D.lgs. 81/2015, prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non superiore ai 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. Sul punto giova ricordare che il DL n. 131 del 16 settembre 2024, noto come “Decreto Salva Infrazioni”, ha previsto che, in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dichiarata illegittima dal giudice, il lavoratore possa ottenere un risarcimento del danno superiore al limite precedentemente fissato di 12 mensilità, qualora dimostri di aver subito un danno maggiore.

 

COLLEGATO LAVORO LEGGE N. 203 DEL 30/12/2024 – IN VIGORE DAL 12/1/2025

Sicurezza del lavoro (art. 1)

Le disposizioni riguardanti l’obbligo di esporre le tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili sono state abrogate.

Per quanto concerne le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semisotterranei non esposti ad agenti nocivi, i datori di lavoro devono comunicare tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il rispetto dei requisiti di legge, potendo utilizzare tali locali per i successivi 30 giorni.

 

Cassa Integrazione Guadagni (art. 6)

L’articolo 6 modifica l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 148/2015, che riguarda la “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” durante i periodi di integrazione salariale.

In particolare, stabilisce che:

  • Il lavoratore che svolge un’attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate in cui ha lavorato.
  • Il lavoratore perde il diritto all’integrazione salariale se non comunica preventivamente alla sede territoriale dell’INPS lo svolgimento di tale attività.

Le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro, come previsto dall’articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide per adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla stessa disposizione.

 

Somministrazione di lavoro (art. 10)

Il Collegato lavoro conferma  che non rientrano nel calcolo del limite quantitativo per la somministrazione a tempo determinato, pari al 30% (salvo deroghe previste dai CCNL), i lavoratori stagionali, quelli impiegati in aziende start-up, in sostituzione di lavoratori assenti o con più di 50 anni.

Inoltre con l’abrogazione del quinto e sesto periodo del comma 1 dell’articolo 31 del D.Lgs. 81/2015, è stata eliminata la disposizione che permetteva agli utilizzatori di impiegare lo stesso lavoratore somministrato per oltre 24 mesi, anche non consecutivi, senza che ciò comportasse la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore, a condizione che l’agenzia di somministrazione avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato e ne avesse informato l’utilizzatore.

Con l’abrogazione di questa norma, gli utilizzatori non possono più superare il limite dei 24 mesi nell’impiego dello stesso lavoratore somministrato senza rischiare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore stesso.

Pertanto, gli utilizzatori devono ora prestare particolare attenzione alla durata complessiva delle missioni dei lavoratori somministrati, poiché il superamento del limite dei 24 mesi potrebbe comportare la costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.

Lavoro stagionale (art. 11)

Tramite una norma di interpretazione autentica, il ricorso ai contratti di lavoro stagionale viene esteso anche alle attività organizzate per far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Contratto a tempo determinato (art. 13)

Viene regolamentata la durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato. In particolare il periodo di prova è stabilito in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a due giorni e una durata massima pari a:

  • 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti di durata fino a un anno.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

La norma non fa alcun riferimento ai rapporti somministrati a termine.

 

Dimissioni per fatti concludenti (art. 19)

La nuova disposizione stabilisce che venga considerata “dimissioni volontarie” l’assenza del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a 15 giorni. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i predetti termini Il datore di lavoro può

  • trasmettere comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
  • intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.

Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Le dimissioni per fatti concludenti determinano:

  • l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento;
  • la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.

 

Apprendistato (art. 18)

L’articolo 18, stabilisce che, dopo aver ottenuto una qualifica, un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o un certificato di specializzazione tecnica superiore, a seguito di un contratto di apprendistato di 1° livello, è possibile trasformare il contratto di apprendistato in una delle seguenti tipologie, previa revisione del piano formativo individuale:

  • Apprendistato professionalizzante: finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In questo caso, la durata complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare il limite stabilito dalla contrattazione collettiva.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Questa modifica consente una maggiore flessibilità nel percorso di apprendistato, permettendo ai lavoratori di proseguire la loro formazione e carriera in modo più coerente con le qualifiche ottenute.

 

Per ulteriori chiarimenti o consulenze personalizzate Vi invitiamo a contattarci.