In  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  1  marzo  2021  è  stata  pubblicata  la  Legge  n.  21  del  26 febbraio  2021  (Milleproroghe  2021) .

Di particolare interesse per quanto riguarda la materia di lavoro, segnaliamo:

  • la proroga a tutto il 30  aprile 2021, della procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro, del lavoro agile (smart working). Giova tuttavia ricordare che la procedura semplificata non prevede l’obbligo di stipulare con il lavoratore l’accordo individuale previsti dalla Legge n. 81/2017 ma contempla comunque  l’obbligo di consegnare al lavoratore agile ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),  un’informativa  da  cui  risultino  i  rischi  generali  e  i  rischi  specifici  connessi  alla particolare  modalità  di  esecuzione  della  prestazione.

 

  • Il differimento al 31 marzo 2021 di tutte le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da Coronavirus,  i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Pertanto sono differiti i termini decadenziali per le domande Covid-19 scadute nell’anno passato, fino al 30 novembre 2020.   L’INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021 ha dettato le modalità operative a riguardo.

 

  • Il differimento al 31 marzo 2021, della trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto da parte dell’Inps, dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali sopra evidenziati e connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020. Trattasi pertanto delle trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

 

  • La proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni di cui:

 

 

    • all’articolo  16,  commi  1  e  2,  del  DL  n.  18/2020,  ai  sensi  del  quale  le mascherine chirurgiche   reperibili   in   commercio   sono   considerate   dispositivi   di   protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti   ai   servizi   domestici   e   familiari   che   nello   svolgimento   dell’attività   sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;

 

 

    • all’articolo 83 del DL n. 34/2020, che dispone l’avvio della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono causare una maggiore rischiosità. Si ricorda che la sorveglianza sanitaria eccezionale deve essere effettuata dal medico competente nominato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente possono richiedere la prestazione ai medici del lavoro dell’INAIL