Tra le novità della legge 77/2020, di conversione del decreto Rilancio rileva all’art. 93 con l’aggiunta del comma 1 bis che recita: “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Pertanto, tutti i contratti di lavoro in essere con apprendisti non professionalizzanti, a tempo determinato e somministrati, che per diversi motivi hanno una durata predeterminata, sono obbligatoriamente ed indipendentemente dalla volontà delle parti, prorogati di una durata pari a quello della sospensione, attuatasi con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali emergenziali.

A titolo esemplificativo si ricorda che ricadono nella proroga della durata:

  • contratti di lavoro a termine;
  • contratti di lavoro stagionali;
  • i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
  • i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca con esclusione quindi dei contratti di apprendistato professionalizzante

Da notare che il Ministero del Lavoro, con una Faq pubblicata sul proprio sito internet, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della proroga automatica per i contratti a termine, sottolinea che nel computo, devono rientrare i periodi di inattività del lavoratore, effettuata a seguito delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19, quali a titolo di esempio, le ferie.

E’ di tutta evidenza che sulle modalità di calcolo del periodo di prolungamento del rapporto vi sono notevoli dubbi e perplessità, ed alla luce delle incertezze interpretative, i datori di lavoro corrono il rischio di vedersi convertire i rapporti di lavori da determinato a indeterminato. Attendiamo quindi che il Ministero fornisca più precise indicazioni.