Il Decreto Legge 221/2021, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, con conseguente estensione a tale data di alcune norme connesse all’ambito lavoristico.
Vediamo quali:
Green pass – fino al 31/3/2022, per accedere ai luoghi di lavoro, tutti i dipendenti, pubblici e privati dovranno essere in possesso del certificato verde rilasciato a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di persone obbligate alla vaccinazione. Continua a sussistere l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare i relativi controlli e le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi al posto di lavoro senza certificazione.
Smart working – fino al 31/3/2022, è prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working senza l’accordo individuale tra azienda e lavoratore e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.
Sorveglianza sanitaria – Rimane in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’Inail può accertare l’inidoneità alla mansione. Per il periodo di assenza vige il divieto di licenziamento.
Congedi ai genitori in quarantena – fino al 31/3/2022, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti al 50%:
- i genitori di figli under 14 conviventi;
- a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
La misura spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Continuano ad avere diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa i genitori di figli dai 14 e fino a 16 anni.
Lavoratori fragili – (i lavoratori fragili sono coloro in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) potranno continuare a svolgere di norma l’attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento contrattuale. Si segnala che entro il 24 gennaio 2022, il Ministero della Salute adotterà un decreto ministeriale finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. In assenza del DM, il lavoro agile proseguirà comunque fino al 28 febbraio.
Si segnala altresì che, per i “lavoratori fragili” non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro, nel caso in cui l’attività non possa essere effettuata in smart working, al ricovero ospedaliero con relativa indennità. (art. 26 c.2 DL 18/2020).
Generalità dei lavoratori – dal 1/1/2022, l’assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di comporto. (art. 26 c.2 DL 18/2020).