Il  30 settembre 2022 scade il termine di presentazione del rapporto di parità uomo-donna previsto dall’art. 46 del D. Lgs.vo 11/4/2006 n. 198 modificato dall’art. 3 della Legge 5/11/2021 n. 162.

L’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, già previsto per le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, dal 3 dicembre 2021 è stato esteso alle aziende con più di 50 dipendenti.

Al riguardo, il decreto stabilisce che il rapporto va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Lo stesso può essere volontariamente presentato dalle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

Il rapporto, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’azienda, deve essere  trasmesso, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Detta scadenza a valere per il solo biennio 2020-2021 in quanto per i successivi bienni l’inoltro dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Le informazioni che devono essere riportate nel rapporto e previste dal decreto interministeriale, sono riepilogate in 3 sezioni e di seguito riassunte:

 

Sezione 1  Informazioni generali sull’azienda;

  • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

 

Sezione 2 Informazioni generali sul numero complessivo di occupati;

  • Occupazione totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) con il dettaglio di maschi e femmine;
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
  • Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
  • Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;
  • Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
  • Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
  • Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;

 

Sezione 3 Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale;

  • Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

 

A partire dall’anno 2022, l’art. 46 bis del D.lgs.vo 198 del 11/4/2006, introduce la certificazione della parità di genere. La certificazione è finalizzata a dimostrare come l’azienda ha implementato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale , di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il possesso della certificazione darà diritto a un bonus contributivo applicabile su base mensile in misura non superiore al 1% dei contributi dovuti e per l’importo massimo di 50mila euro annui per azienda.

Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, risultano essere in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto anche un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Il legislatore, nell’ambito dei contratti pubblicifinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) , ha inoltre previsto in capo agli operatori economici, pubblici e privati, con più di 50 dipendenti l’obbligo di produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Infine è previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancata trasmissione del rapporto di parità, che prevede, qualora non venga osservato l’invito da parte dell’Ispettorato Regionale Del Lavoro a provvedere entro 60 giorni, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28.

Se l’inottemperanza si dovesse protrarre per più di 12 mesi sarà disposta anche la sospensione per 1 anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Se il rapporto dovesse risultare mendace o incompleto, all’azienda sarà applicata una sanzione da euro 1.000 a 5.000.