Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e consentire la prosecuzione, seppur graduale delle attività lavorative, lo scorso 24 aprile, le Parti sociali hanno provveduto ad integrare il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano, adeguati livelli di protezione.
Le Prefetture, d’intesa con le articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stanno organizzando una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, del predetto protocollo.
In tal senso l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 149 del 20 aprile 2020, ha dettato le istruzioni che gli Ispettori del Lavoro dovranno effettuare, nel corso delle attività ispettive, nelle aziende che hanno potuto proseguire la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco.
Tra gli allegati alla nota dell’INL, è stata prevista una check list, che alleghiamo alla presente ed alla quale l’Ispettore, dovrà rispondere con un (SI/NO).
Si raccomanda pertanto di prendere visione attraverso la check list di tutte le disposizioni oggetto di accertamento da parte degli organi preposti e che si riassumono brevemente in:
- INFORMAZIONE:affissione in luoghi accessibili dell’informativa riguardante il divieto di accesso a chi presenta stato febbrile superiore a 37,5°, l’obbligo di dichiarare tempestivamente lo stato febbrile/influenzale, il divieto di accesso a chi ha avuto contatti con soggetti COVID-19 negli ultimi 14 giorni, il rispetto delle norme su distanze di sicurezza, igiene, e protezione individuale;
- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI: controllo da parte del datore di lavoro della temperatura corporea e preclusione all’accesso per chi presenta stato febbrile oltre i 37,5° o ha avuto contatti con soggetti COVID-19 negli ultimi 14 giorni);
- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:riduzione del contatto tra personale dipendente e soggetti esterni, designare procedure definite di ingresso, transito e uscita, gli autisti ove possibile dovranno rimanere a bordo dei mezzi e per le attività di carico e scarico distanze da mantener di un metro tra il personale, limitazione dei visitatori, non utilizzo dei servizi igienici da parte di esterni o predisposizione di appositi servizi);
- PULIZIA E SANIFICAZIONE: pulizia giornaliera dei locali, degli strumenti di lavoro (pc, tastiere, mouse, telefoni), delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, sanificazione periodica dei locali);
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: il datore di lavoro dovrà fornire mezzi detergenti per le mani e raccomandane la frequente detersione);
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: utilizzo di mascherine conformi alle disposizioni dell’OMS e per attività con distanze interpersonali inferiori a un metro;
- GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSE, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE ECC.): accesso contingentato, ventilazione continua e sosta ridotta, mantenimento della distanza di almeno un metro, pulizia giornaliera e sanificazione periodica;
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONI, TRASFERTE, SMART WORKING ECC.): modulazione della produzione per ridurre i contatti tra soggetti dello stesso turno di lavoro, privilegiare ove possibile lo smart working, annullamento delle trasferte);
- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI:scaglionare gli accessi e le uscite per evitare assembramenti, distinguere porte di ingresso e di uscita e rendere visibili e segnalati i detergenti;
- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: spostamenti interni da ridurre al minimo, riunioni a distanza e ove impossibile riduzione al minimo dei partecipanti, con distanza di sicurezza, pulizia e areazione); annullamento degli eventi formativi in presenza;
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA:isolamento immediato del soggetto e dei contatti “stretti”, informazione alla pubblica autorità (servizio di igiene competente), collaborazione con le autorità sanitarie per l’identificazione dei contatti “stretti”;
- SORVEGLIANZA SANITARIA/RLS/MEDICO COMPETENTE: prosecuzione delle visite periodiche, privilegio delle visite post malattia e dei soggetti “fragili”, per patologie attuali o pregresse per la loro tutela, collaborazione tra medico aziendale, datore di lavoro ed RLS;
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:costituzione di un comitato in azienda per l’applicazione e la verifica delle misure oggetto del protocollo.
In particolare, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti, evidenziando le difformità e le omissioni riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Sarà poi la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.
In vista della prossima, graduale riapertura delle aziende invitiamo i Clienti a contattare i propri Consulenti per la sicurezza onde adeguarsi alle norme contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020.
Cordiali saluti
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