In data 5 febbraio 2021 è stata stipulata, tra FEDERMECCANCIA, ASSISTAL, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 novembre 2016 (con stesura definitiva del 19 luglio 2017) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2019.

La validità dell’accordo decorre dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, sia per la parte economica che per quella normativa.

Tra le principali novità, evidenziamo:

NUOVO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

A far tempo dal 1 giugno 2021 è previsto un nuovo sistema di inquadramento professionale dei lavoratori che contempla una classificazione unica articolata su 9 livelli ricompresi in quattro “campi professionali” identificatori di diverse responsabilità di ruolo.

Campo D: RUOLI OPERATIVI (livelli D1 e D2, ex livelli 2° e 3°);

Campo C: RUOLI TECNICO SPECIFICI (livelli C1, C2 e C3, ex livelli 3S, 4° e 5°);

Campo B: RUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI (livello B1, B2 e B3, ex livelli 5S, 6 e 7);

Campo A: RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE (livello A1, ex livello 8° – quadro).

A far data dal 1 giugno 2021, viene quindi eliminato 1° livello di inquadramento contrattuale con conseguente riclassificazione per tutti i lavoratori, in forza al 31 maggio 2021, inquadrati in tale categoria, nel livello D1.

Tabella comparativa:

Livelli attuali Campi professionali Nuovi livelli
Eliminazione 1° livello  
  D                                 RUOLI OPERATIVI D1
D2
3° S   C      RUOLI TECNICO SPECIFICI C1
C2
C3
5° S   B      RUOLO SPECIALISTICI GESTIONALI B1
B2
B3
A         RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE A1

Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si considera la prevalenza di attività manuale o operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Rispetto ai lavoratori c.d. intermedi continuano a trovare applicazione i trattamenti in atto.

Per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.

NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

E’ previsto un aumento medio a regime di euro 124,65 lordi mensili al livello C3 (ex 5^ categoria) in quattro tranches così distribuite:

  • 12,65 euro mensili già ricevute a giugno 2020, durante l’ultrattività del contratto 2016, scaduto;
  • 112,00 euro mensili al 3° livello, riparametrati sui vari livelli, che verranno erogati nel corso dei prossimi 3 anni entro le date rappresentate nella seguente tabella e che costituiscono un aumento del 6,15% del salario.

Di seguito si riporta la tabella con gli incrementi dei minimi per livello:

Livello 1ª tranche 2ª tranche 3ª tranche 4ª tranche TOTALE
dal 1° giugno 2021 dal 1° giugno 2022 dal 1° giugno 2023 dal 1° giugno 2024
D1 20,18 20,18 21,79 28,25 90,40
D2 22,38 22,38 24,17 31,33 100,26
C1 22,86 22,86 24,69 32,01 102,42
C2 23,34 23,34 25,21 32,68 104,57
C3 25,00 25,00 27,00 35,00 112,00
B1 26,80 26,80 28,94 37,52 120,06
B2 28,75 28,75 31,05 40,25 128,80
B3 32,10 32,10 34,66 44,93 143,79
A1 32,86 32,86 35,49 46,01 147,22

Resta confermata la possibilità di assorbimento con le modalità previste dal CCNL 26 novembre 2016.

WELFARE

Nessuna variazione per l’importo di welfare contrattuale da mettere a disposizione dei lavoratori che rimane pari a euro 200,00 annui.

FONDO COMETA

E’ stato previsto un aumento del contributo (dal 2% al 2,2%) dal 1 giugno 2021 per i lavoratori con età inferiore a 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa.

METASALUTE

L’assistenza integrativa sanitaria “Metasalute”  viene estesa ai pensionati che hanno maturato i  requisiti pensionistici dopo il 1/1/2020, già iscritti al fondo per almeno 2 anni, con importo a loro totale carico.

FORMAZIONE

Nell’arco di ogni triennio le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, in relazione al fabbisogno formativo.

Alla fine del 2° anno del triennio ai lavoratori per i quali, in virtù della formazione già effettuata o programmata nel 3° anno, non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare ad iniziative di formazione continua.

I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità) potranno esercitare il suddetto diritto a partire dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.

Sarà possibile utilizzare le 24 ore oltre i limite temporale del triennio ma entro i 6 mesi successivi. Al termine di tale periodo le stesse decadranno.

Le ore non effettuate nel periodo 2016-2019 potranno essere utilizzate entro il 31/12/2021.

Il finanziamento dei servizi per la formazione, nell’attuale vigenza contrattuale, avverrà mediante un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente, da versare nel mese di luglio 2021, con modalità successivamente concordate tra le parti. Al fine del calcolo del contributo sarà considerato il personale in forza a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Viene introdotta la percentualizzazione, con percentuali pari all’85%, 90% e 95% della retribuzione del livello di inquadramento dei 3 periodi di uguale durata dell’apprendistato previsti dal CCNL.

LAVORO AGILE

È affidato a una Commissione paritetica a livello nazionale il compito di declinare il quadro normativo del lavoro agile.

In particolare, entro la stesura del nuovo Ccnl la Commissione dovrà definire i concetti di “diritto alla disconnessione”, “diritti sindacali”, tutela della privacy, strumenti di lavoro informatici e diritto alla formazione, in un’ottica di parità di trattamento, così come previsto dalla L. 81/2017.

SALUTE E SICUREZZA

E’ previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a partire dalle linee guida sottoscritte nel 2018 per promuovere la prevenzione nelle aziende, svuiluppando anche linee guida sui temi della sicurezza e “Vademecum per l’invio dei lavoratori all’estero”.

Sono stati inoltre previsti:

  • la realizzazione di break formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che rappresentano, in buona sostanza, una formazione di 15-20 minuti, nelle postazioni e durante l’orario di lavoro. I break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative procedure operative di sicurezza
  • il coinvolgimento delle RSU  per l’analisi  delle malattie professionali e possibili interventi per ridurre l’incidenza;
  • l’analisi in azienda dei quasi infortuni e delle situazioni di pericolo, nell’intento di individuare opportune misure gestionali.
  • raccolta e segnalazione dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri tramite collaborazione tra RSPP, RLS e lavoratori

MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione è previsto il diritto ad assentarsi  per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:

  • al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
  • alla formazione al rientro dal periodo di assenza ed alla precedenza  nei piani formativi programmati;
  • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile
  • ad accordi speciali, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.

Le aziende dovranno:

  • dichiarare inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro,
  •  adottare adeguate misure nei confronti di chi li attua, come definito dall’accordo quadro sottoscritto  il 25 gennaio 2016;
  • attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.