In data 22 marzo 2024 sono stati separatamente sottoscritti i rinnovi dei contratti Terziario commercio servizi da Confcommercio Imprese per l’Italia e da Confesercenti, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

Il nuovi accordi contrattuali hanno validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1 aprile 2024 per la parte normativa, ad eccezione delle diverse decorrenze avanti richiamate.

In sintesi le principali novità riguardano:

Sfera di applicazione

La sfera di applicazione del contratto collettivo viene ampliata e ricomprendere anche le seguenti attività:

  • Dark store (comparto “alimentare”);
  • Commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata (comparto “merci d’uso e prodotti industriali”);
  • Noleggio o vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware (limitato in precedenza ai soli prodotti audiovisivi) appartenenti al comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”;
  • Servizi generali amministrativi presso le università telematiche private (comparto “servizi alle imprese/organizzazioni, servizi alla persona”);
  • Centri di assistenza fiscale (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”);
  • Servizi di marketing operativo.

Congedi per le vittime di violenza di genere

Il diritto riconosciuto alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro già previsto dall’art. 24 del D.lgs. 15/8/2015 n. 80, viene ora recepito dai rinnovi contrattuali ove all’art. 16 bis è previsto il congedo per donne vittime di violenza di genere che, se inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, beneficiano di un periodo massimo di 90 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, anche frazionabili e prorogabili. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice percepisce un’indennità a carico dell’Inps, corrispondente all’ultima retribuzione e matura il diritto all’anzianità di servizio, ferie, 13ma e 14ma mensilità e TFR.

Inoltre la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con richiesta di ritorno al tempo pieno;
  • di richiedere la valutazione di un trasferimento di sede;
  • di essere esonerata da turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.

Per usufruire del congedo la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, nonché produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

Enti Bilaterali Territoriali

Il nuovo art. 23, stabilisce che il contributo a carico di finanziamento degli enti bilaterali, in misura pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del dipendente, deve calcolarsi  su paga base e contingenza per quattordici mensilità.

Conseguentemente l’azienda che omette il versamento agli enti, dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione per quattordici mensilità.

Contratto a tempo determinato

La disciplina del contratto a tempo determinato, che fino al nuovo accordo non prevedeva causali, ha interamente recepito, all’art. 71 bis, il disposto dell’art. 19 c.1 lett. a) d.lgs. 81/2015, riformulato dal Decreto lavoro n. 48 del 2023, individuando nuove causali per la stipulazione o il rinnovo, di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

E’ inoltre possibile ricorrere alla contrattazione di secondo livello per individuare ulteriori causali a livello territoriale e aziendale, incremento dell’orario di lavoro a tempo parziale o percorsi di stabilizzazione.

Relativamente all’utilizzo dei contratti a tempo determinato, fermo restando l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con attività e relativi periodi, definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti, a livello territoriale, oltre alle causali, dovranno essere individuate anche le attività i relativi periodi che giustificano le assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità.

Le causali che legittimano il ricorso al contratto a termine, sono le seguenti:

  • in occasione dei periodi di saldi di vendite di fine stagione, in relazione alle regolamentazioni regionali;
  • per fiere, così come inserite nel calendario fieristico nazionale ed internazionale, compresi 7 giorni prima e 7 giorni dopo;
  • per festività natalizie, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio di ogni anno;
  • per festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni antecedenti e successivi la giornata di Pasqua;
  • per processi organizzativi e/o produttivi che abbiano finalità di riduzione dell’impatto ambientale, per lavoratori con specifiche professionalità da impiegarsi direttamente in tali processi;
  • per lavoratori del terziario avanzato, con mansioni di progettazione, realizzazione e assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, ovvero di sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale;
  • per aperture di nuove unità produttive/operative e in caso di ristrutturazioni, nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno di nuova apertura o di ristrutturazione;
  • per incremento temporaneo di progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Clausola elastica

L’accordo in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs.81/2015, la dizione “clausole flessibili ed elastiche” viene sostituita da “clausole elastiche”.

Da rilevare l’elevazione da euro 120 ad euro 155, con decorrenza 1/1/2025, dell’indennità annuale corrisposta in alternativa alle maggiorazioni del’1,50%, previste ai commi 8 e 10 dell’art. 95 del CCNL.

Classificazione del personale

Per tutti i livelli d’inquadramento sono stati rivisti alcuni profili ed inserito nuove mansioni, Da segnalare inoltre l’inserimento all’art. 115, di nuovi livelli di classificazione del personale per le aziende che svolgono attività professionali alle imprese e attività nell’Information and Communication Technology .

Congedo parentale

Ridotto a 5 giorni il termine preventivo per la richiesta di fruizione del congedo parentale che, precedentemente era fissato in 15 giorni, facendo ovviamente salvi casi di oggettiva impossibilità.

Viene poi interamente recepita la nuova disciplina in materia di maturazione di ferie e mensilità aggiuntive durante tali periodi di assenza.

Fondo EST e FondoAster

A decorrere dal mese di aprile 2025, il contributo a carico azienda è incrementato di euro 3,00 mensili.

Cassa Assistenza Sanitaria Quadri

A decorrere dal mese di gennaio 2025, il contributo Quas a carico azienda è incrementato di euro 20,00 annuali e di ulteriori euro 20,00 annuali dal 1 gennaio 2026.

Aumenti contrattuali

Gli aumenti salariali, tenendo conto dell’anticipazione prevista dall’accordo 12/12/2022, decorrente dal 1/4/2023 prevedono i seguenti aumenti, scaglionati fino al 1/2/2027, con un incremento complessivo al IV livello pari a euro 240,00, da riparametrare sui diversi livelli.

 

Livello dal 1.4.2023 dal 1.4.2024 dal 1.3.2025 dal 1.11.2025 dal 1.11.2026 dal 1.2.2027 Totale
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Oper. di vendita dal 1.4.2023 dal 1.4.2024 dal 1.3.2025 dal 1.11.2025 dal 1.11.2026 dal 1.2.2027 Totale
I cat. 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
II cat. 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

 

In attesa della pubblicazione ufficiale, riportiamo di seguito i nuovi minimi da noi rideterminati:

 

Livello al 31.3.2024 dal 1.4.2024 dal 1.3.2025 dal 1.11.2025 dal 1.11.2026 dal 1.2.2027
Quadro 1.948,73 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
I 1.755,41 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
II 1.518,43 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
III 1.297,84 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
IV 1.122,46 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
V 1.014,11 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
VI 910,44 967,22 991,55 1.019,94 1.048,33 1.080,78
VII 784,63 833,24 854,07 878,38 902,69 930,47
Operatori di vendita al 31.3.2024 dal 1.4.2024 dal 1.3.2025 dal 1.11.2025 dal 1.11.2026 dal 1.2.2027
I cat. 1.059,56 1.125,64 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
II cat. 887,96 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40

 

Una tantum contrattuale

A copertura del periodo di carenza contrattuale, compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023, ed integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario del 12.12.2022, le parti hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo aggiuntivo una tantum, pari a euro 350,00 sul IV livello, da corrispondersi in due tranche di pari importo al mese di luglio 2024 e luglio 2025 e da riparametrare come di seguito indicato, sugli altri livelli.

La una tantum, non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

Agli apprendisti in forza  sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze.

L’importo forfettario di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati .

 

Livello luglio 2024 luglio 2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatori di vendita
I categoria 165,20 165,20
Il categoria 138,69 138,69

Le quote sopra indicate sono da intendersi riferite a 15 quote mensili complessive, spettanti per il periodo di anzianità aziendale ricompresa nel periodo di carenza sopra indicato

In materia di assorbimenti retributivi, l’art. 216 richiama l’impossibilità di assorbire, a fronte di aumenti tabellari, eventuali superminimi riconosciuti per meriti o con riferimento ad attitudini precisando la possibilità di assorbimento solo per i superminimi previsti da accordi sindacali o importi corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti derivanti da rinnovi contrattuali erogati dal 1 gennaio 2022.

Lavoro agile

Le Parti hanno recepito nel nuovo accordo, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, condividendone il contenuto.

 

Contattateci per qualsiasi necessità di chiarimento.