Ricordiamo che il termine entro il quale è possibile applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Le modalità operative restano quelle già previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77. Permangono quindi gli obblighi di informativa per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori ed i periodi della prestazione di lavoro in modalità agile.