Scadenziario lavoro maggio 2021

 

LUNEDI’ 17 MAGGIO
(Termine prorogato a lunedì 17 maggio essendo il giorno 16 maggio domenica)

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Aprile 2021 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Aprile 2021.

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Aprile 2021 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Aprile 2021.

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Aprile 2021 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Aprile 2021.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il 17 aprile 2021.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

– 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

– 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 90 giorni)
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il 17 febbraio 2021.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

– 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

– 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Aprile 2021, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

ENASARCO

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

 

MARTEDI’ 25 MAGGIO

ENPAIA

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese di Aprile 2021 e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

 

LUNEDI’ 31 MAGGIO

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Aprile 2021 con modalità telematiche.

INPS

Termine per la presentazione all’INPS delle domande di CIGO – Assegno Ordinario – CIG Deroga con causale COVID-19 DL 41/21, la cui sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro ha avuto inizio nel mese di Aprile 2021.

INPS

Termine per la presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi. Il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese.

FASI

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Aprile 2021.

 

Scadenze contrattuali maggio 2021

 

Case di cura private – Personale medico – Una tantum

Centri elaborazione dati – Minimi tabellari