Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro) recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

 

La legge è in vigore dal 4 luglio 2023 e tra le principali novità descriviamo:

 

Assegno di inclusione (art. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13)

Dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore l’Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’ADI che sostituirà il reddito di cittadinanza, è destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.

La somma verrà riconosciuta ai beneficiari di assegno di inclusione direttamente dall’Inps tramite una carta d’inclusione ricaricabile che potrà essere utilizzata solo per le spese di necessità con esclusione di spese per partecipazione a giochi che prevedono vincite in denaro, l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati dal fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L’ADI è erogato per 18 mesi e rinnovata, dopo la sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Per ottenere l’assegno, oltre al verificarsi della situazione familiare precedentemente illustrata, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia da almeno cinque anni;
  • avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.

E’ stato rimodulato il parametro della scala di equivalenza, pari a 1 e incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

Le donne vittime di violenza, che potranno costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione, inoltre potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

 

Nuovi incentivi per assunzioni e trasformazioni ( art. 10 )

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, part time o full time o apprendistato, lavoratori beneficiari dell’assegno per l’inclusione, viene riconosciuto un incentivo entro l’importo massimo di 8.000 euro, per un periodo pari a 24 mesi. L’ esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione.

Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, l’incentivo è riconosciuto al massimo 12 mesi, nella misura del 50% entro l’importo massimo di 4.000 euro.

Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito.

 

Modifiche alle norme in materia di sicurezza – D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 14)

Il Medico Competente, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, è tenuto a richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

 

Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione dell’attività ispettiva  (art. 15)

L’art. 15 prevede che, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e che informazioni siano altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

 

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni (art. 17)

Le aziende iscritte nel registro nazionale per l’alternanza devono integrare il documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione  dei rischi è fornita all’istituzione  scolastica  ed  è  allegata  alla Convenzione.

 

Contestazione e notificazione in  caso  di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)

Le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 dell’art. 23 della legge in esame, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione” e non più entro  90 giorni.

 

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (art. 23-bis)

I soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi, di cui all’art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023, possono chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

Lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali d’importo inferiore ai 1.000 euro potrebbe danneggiare le posizioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, in quanto, per le richiamate categorie di lavoratori, l’accredito contributivo è determinato dal versamento dei contributi dovuti.

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall’INPS.

 

Disciplina del contratto di lavoro a termine (art. 24)

Viene prevista l’a-causalità del rinnovo di un contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi.

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causale previste all’art. 19 c.1 del d.lgs.vo 81 del 2015.

Un’ulteriore novità attiene al fatto che ai fini del computo dei 12 mesi a-causali si terrà conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del decreto legge)

Con riguardo alle causale si evidenzia  come un contratto a termine di durata superiore a mesi 12, potrà essere attivato, previa identificazione di una delle seguenti causale:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi, così come identificati dall’art. 51 del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti di secondo livello (territoriale ed aziendale), sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. per la sostituzione di altri lavoratori;
  3. per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa casistica è subordinata all’assenza delle ipotesi previste dai contratti collettivi e comunque potrà essere utilizzata per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024.

Con riferimento al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di:

  1. lavoratori in mobilità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  2. di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..

 

Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti (art. 25-bis)

E’ stato incrementato il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art. 26)

La novella legge interviene in materia di obblighi informativi modificando le previsioni del decreto “Trasparenza”, che a sua volta novella l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, per le modalità di attuazione gravanti sul datore di lavoro.

In particolare, il nuovo comma 5 bis prevede che “le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p), e r) possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Trattasi infatti di informazioni da rendersi all’atto dell’assunzione e richiamate dalla norma, che vanno oltre le informazioni base quali il soggetto, l’oggetto della prestazione, il luogo di lavoro, la tipologia del rapporto, ecc..

 

Incentivi per assunzioni di giovani ( art. 27 )

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

 

Smart working (art. 28-bis e 42)

ll nuovo articolo 28-bis del ddl di conversione del decreto lavoro proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, del comparto sia pubblico che privato. Per i genitori con figli under 14 del settore privato, l’art. 42 c. 3bis, proroga il lavoro agile al 31 dicembre 2023.   In pratica, detti lavoratori hanno diritto al lavoro agile, anche senza la stipula di un accordo individuale ed in ogni caso nel rispetto degli obblighi informativi ex artt. 18-23 della legge 81/2017, purché l’altro genitore/lavoratore non sia beneficiario di misure di sostegno al reddito ovvero a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37)

L’art. 37 interviene modificando l’art.  5-bis c. 1 lett. b) del D.L. 50/2017  e ammette che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi.

Lo stesso articolo modifica anche il comma 14, lettera a) dello stesso D.L. n. 50/2017, innalzando la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale sempre per i soggetti operanti nei medesimi settori, innalzando il limite previsto di 10 lavoratori a 25, dipendenti a tempo indeterminato, come dimensione massima aziendale per il ricorso alle prestazioni occasionali.

Con la conversione in legge del decreto lavoro è prevista inoltre, la possibilità di acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e che, nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.

 

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 39-bis)

Per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.

La somma è riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione ( art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ).

 

Riduzione del cuneo fiscale (art. 39)

E’ stato aumentato di 4 punti percentuali, l’esonero parziale di quota contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, relativamente ai periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con esclusione della tredicesima.

Per effetto dell’incremento, per i mesi da luglio a dicembre 2023, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro.

 

Detassazione Fringe Benefit 2023 (art 40)

E’ previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Il Datore di lavoro, prima di erogare  tali emolumenti, deve dare informativa  alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Per ottenere il beneficio, i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo al datore di lavoro il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

Resta il dubbio sull’applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti che potrebbero avere un doppio vantaggio. Il testo della norma non chiarisce in merito e pertanto si dovranno attendere le istruzioni applicative da parte dell’INPS.