La legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1 c.180, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero in questione è stato esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1 c.181).

L’Inps, con circolare n. 27 del 31/1/2024, ha fornito indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time ed è rivolto, a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compreso gli apprendisti, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo ed escluso i lavoratori domestici.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta alla lavoratrice, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre e la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio ed a tale data il requisito si cristallizza, non producendo alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni ed anche in questo caso, il requisito si intende perfezionato a tale data e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

Per il riconoscimento dell’esonero, contributivo, le lavoratrici, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunicano al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei medesimi.

E’ altresì possibile per la lavoratrice comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo che sarà prossimamente approntato dall’Inps.

Poiché l’esonero viene riconosciuto dal 1 gennaio 2024, le regolarizzazioni saranno possibili entro il flusso UniEmens di maggio 2024.

Allegato: bozza della comunicazione