Il 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. “, che ha previsto numerose novità in materia di lavoro e che spaziano da misure di sostegno alla previsione di diversi incentivi contributivi alla materia pensionistica.

 

art. 1, comma 15: CUNEO FISCALE

Per tutto l’anno 2024 viene confermato il taglio del “cuneo contributivo” mediante esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori, come già applicate nel passato 2023.

  • per le retribuzioni con imponibile previdenziale fino ad €. 2.692 mensili, il taglio dell’aliquota contributiva è pari al 6%;
  • per retribuzioni fino all’imponibile previdenziale mensile di €. 1.923 il taglio dell’aliquota contributiva è pari al 7%;

Detti esoneri non trovano applicazione sul rateo di tredicesima mensilità e neppure la quattordicesima mensilità concorre alla determinazione dell’imponibile di cui sopra.

Il cuneo non influenza le prestazioni pensionistiche.

 

art. 1, commi 16 e 17: FRINGE BENEFITS

Per l’anno 2024 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit, viene innalzata da €.  258,23 a:

  • €. 1.000 per tutti i dipendenti:
  • €. 2.000 in presenza di figli a carico.

Nell’ambito di detti limiti di esenzione, è possibile erogare o rimborsare somme di denaro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

I dipendenti con figli a carico, sono tenuti a dichiarare al sostituto d’imposta il codice fiscale dei figli a carico.

Sono considerati figli fiscalmente a carico, figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a €. 4.000 ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a €. 2.840,51, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati.

Il sostituto d’imposta deve conservare la documentazione e fornire informativa alle RSU, ove presenti

 

art. 1, comma 18: PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per l’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è confermata al 5% nel limite di €. 3.000 annuo (elevato ad €.4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).

i premi di produttività devono però derivare da incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nel periodo definito “congruo”. Devono essere misurabili e verificabili e che tale incremento possa essere verificato con indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

La tassazione agevolata, salvo rinuncia scritta del lavoratore, spetta se nell’anno precedente lo stesso lavoratore non abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore ad €.  80.000 o sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

 

art. 1, commi 21-25: TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

In favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, con reddito inferiore a €. 40.000 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale volto a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2024, di una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto a richiesta del lavoratore e compensato dal datore  di lavoro con F24, ai sensi dell’ art. 17 D.Lgs.vo 9/7/1997 n. 241.

 

art. 1 commi 60 – 62: CONTRASTO DELL’EVASIONE CONTRIBUTIVA LAVORO DOMESTICO

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, è stata prevista una maggiore piena interoperabilità tra le banche dati di Agenzia delle Entrate e INPS, al fine di poter ovviare al mancato corretto gettito inerente al settore domestico mediante lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Partendo dai dati delle comunicazioni di assunzione ed eventuali variazioni contrattuali e dei contributi versati, potrà essere attivato, tra i due Enti, un controllo incrociato sui nominativi dei lavoratori domestici che consenta la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, l’invio delle lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti ed una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

 

art. 1, comma 97 – COMPENSAZIONI CREDITI INPS-INAIL

La Legge di bilancio apportando modifiche all’art. 17 del d:lgs.vo 9/7/1997 n.241 con l’inserimento del comma 1bis, introduce ulteriori restrizione all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24.

Viene stabilito che l’utilizzo del credito INPS è possibile:

  1. Per la generalità dei datori di lavoro (non agricoli)
  • dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione;
  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
  1. Lavoratore autonomo iscritto : all’IVS artigiani/commercianti – alla Gestione separata INPS:
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui il credito emerge (quadro RR).
  1. Datore di lavoro agricolo:
  • dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

 

art. 1, commi 126-130: RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

I commi da 126 a 130 introducono in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili senza applicazione degli interessi. La rateizzazione non può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione.

L’onere del riscatto è deducibile dall’imposta sui redditi, in base al principio generale che consente la suddetta deduzione anche per i contributi previdenziali facoltativi (versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza).

Il comma 129 prevede inoltre che, per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.  In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

 

art. 1, comma 136 – 137: APE Sociale

La nuova norma dispone la proroga per l’anno 2024, introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero  entro il 15 luglio 2024.

L’istituto dell’ APE Sociale consiste in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni ( stato di disoccupazione ; lavoratori che assistono parenti o affini disabili ; lavoratori con invalidità minima la 74% ; lavoratori adibiti a mansioni gravose ).

 

art. 1 , comma 138: OPZIONE DONNA

Viene elevato il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni ed abbiano, alla medesima data, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni (anche qui l’età anagrafica è stata elevata di un anno) trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

art. 1, commi 139 e 140: QUOTA 103

Potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 – (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) i lavoratori che nell’anno 2024, maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi.

Le modifiche riguardano le limitazioni agli importi degli assegni e alla cd. finestre mobili. La pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (anziché 5) sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) , mentre per la decorrenza delle prestazioni gli interessati dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti 8 mesi nel privato e 9 mesi nel pubblico per il primo accredito.

Trova conferma anche nel 2024 quanto disposto dall’art. 1 comma 286 della L.197/2022 che prevede la facoltà, per chi abbia raggiunto i requisiti pensionistici e decida di proseguire l’attività lavorativa, di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione a proprio carico e conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

 

art. 1 commi 141 – 175 – 294: AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di bilancio proroga alcune misure di integrazione salariale previste per particolari situazioni o categorie di lavoratori ed in particolare la CIGS per le imprese:

–       che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;

–       operanti in aree di crisi industriale complessa;

–       connessa alla riorganizzazione e alla crisi aziendale

 

art. 1 commi da 142 a 155: INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA

Viene riconosciuta a regime, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo,  l’ISCRO, introdotta in via sperimentale dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per il biennio 2021-2023.

L’Indennità viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità in favore di quei soggetti che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione. Tale requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a €.12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità   sarà erogata per 6 mesi e sarà sempre  pari  al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda,  non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo  non potrà in ogni caso superare gli  €. 800 mensili e essere inferiore a €. 250 mensili, annualmente rivalutati.

Novità importante l’importo NON  sarà piu esente fiscalmente.

 

art. 1, commi 154: INCREMENTO CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali.

 

art. 1, comma 177: BONUS ASILI NIDO

Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità la Legge di bilancio prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

Nello specifico, la novità si applica, in riferimento ai nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 40.000 euro e nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

In particolare, misura dell’incremento è pari a:

  • €. 600 annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a €. 25.000;
  • €. 1.100 annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a €. 25.000 e pari o inferiore a €. 40.000. In questi casi il contributo sarà incrementato di 2.100 euro, portando il totale del bonus a 600 euro.
  • con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

 

art. 1, comma 179: CONGEDO PARENTALE

Sono previste maggiori tutele per maternità e paternità, aumentando al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino.

Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione, uguagliando quanto già previsto per il primo mese.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

 

art. 1, commi 180 – 182: DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

Per il periodo 2024-2026, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS, entro il limite di €. 3.000 riparametrato su base mensile a favore delle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, con 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore.

Per il 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio minore.

Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

 

art. 1, commi 191 – 193: ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La Legge di bilancio riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del “Reddito di libertà”.

La  misura prevede in particolare  l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100 per cento,  nel limite massimo di importo di 8.000  euro annui , riparametrato e applicato su   base mensile e per la durata di:

  • 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
  • 12 mesi se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • 18 mesi dalla data di assunzione se il contratto a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato.

Resta ferma l’aliquota di computo  delle prestazioni pensionistiche.

 

art. 1 , commi 210 – 213: POLITICHE A FAVORE DELLA DISABILITÀ

Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

  • potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
  • promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;
  • turismo accessibile;
  • iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
  • interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
  • promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
  • promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

 

art. 1, commi 237 – 241: MISURE PER LA SANITÀ DEI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

I commi da 237 a 239 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico:

  • dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;
  • di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera;
  • dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.

Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

La quota di compartecipazione al SSN, da versare alla Regione di residenza attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, oscilla da un minimo di 30 euro ad un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato.

I commi 240 e 241 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN.

Per l’iscrizione al SSN deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Art. 1 commi 395 – 396: PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI CITTADINI UCRAINI

E’ stata prevista la proroga, sino al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.

I permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Viene previsto che questi permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.