La Legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021 n. 146 in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, ha introdotto dal 21 dicembre 2021, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, all’avvio di attività di detta natura.

In pratica trattasi della medesima modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti attualizzando alternativamente uno dei seguenti canali:

  • On-line dal sito: servizi.lavoro.gov.it
  • Posta elettronica, anche non PEC a: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
  • sms al numero 3399942256
  • App: lavoro Intermittente
  • Fax all’ITL competente, da utilizzare SOLO in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non essendo ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, troverà applicazione l’art. 16 della legge 689/81 riducendo la sanzione all’algoritmo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo (€. 833,33).

La legge identifica genericamente l’obbligo predetto nei confronti dei prestatori di “lavoro autonomo occasionali”, senza ulteriori indicazione dei soggetti interessati. A nostro parere si deve fare riferimento al lavoro autonomo occasionale rientrante nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile. Trattasi pertanto di quei soggetti che svolgono a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nell’organizzazione dello stesso Committente.

Al fine di poter distinguere la prestazione occasionale dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente, anche non in via esclusiva, che si inquadrano nell’esercizio di un’arte o di una professione si deve considerare l’assenza di prevalenza e abitualità.  In particolare, le attività di lavoro autonomo svolte abitualmente e in forma professionale, a differenza delle attività di lavoro autonomo occasionale, sono soggette alla normativa IVA e previdenziale, prevedendo l’apertura di una partita Iva e di una posizione previdenziale.

Riteniamo siano da ricomprendere tra i soggetti per i quali sussiste l’obbligo della comunicazione in questione, anche i coloro che rendono prestazioni che producono “redditi  diversi previsti dall’art. 67 lettera l) del TUIR ovvero “attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare non fare, permettere”.

Ricordiamo che la corresponsione di somme ai lavoratori autonomi occasionali, comporta sempre l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% e l’iscrizione e il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti.